ANIMALI NEL CONDOMINIO

GRANDE NOVITA’ : nessun regolamento di condominio potrà più vietare la presenza dei cani…

Anche quest’anno riparte l’attività legale degli avvocati dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA che attraverso la nuova rete antiviolenza sugli animali – RAVA continuerà a dare servizi di consulenza legale gratuita attraverso il Tribunaledegli animali e a denunciare i maltrattamenti sugli animali domestici e non domestici attraverso il servizio di segnalazionereati@libero.it. La RAVA si avvalerà dei volontari AIDAA e collaborerà con le associazioni presenti sul territorio per la prevenzione dei reati contro gli animali promuovendo anche corsi di formazione alla convivenza tra uomo e animali ai singoli condomini che saranno tenuti da esperti e legali AIDAA. Intanto AIDAA propone le dieci regole d’oro messe a punto dagli avvocati animalisti per garantire una civile convivenza tra uomini e cani in condominio tenuto conto che sono oltre 12 milioni le famiglie italiane che possiedono animali domestici e che vi sono state oltre 120.000 le liti condominiali per animali nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015.


1. Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale.


2. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito quando si usa l’ascensore condominiale, ricordarsi di portare sempre con sè un deodorante per togliere gli odori di Fido e del materiale per l’eventuale pulizia degli ascensori qualora Fido perda pelo.


3. Mai lasciare libero il cane per le scale condominiali o negli spazi condominiali chiusi e nei giardini condominiali (tranne diverse disposizioni del regolamento).


4. Raccogliere sempre e con gli appositi sacchettini le deiezioni dei propri cani e pulire con appositi prodotti non nocivi né per cani né per i bambini qualora il cane faccia pipì in spazi condominiali o nel giardino comune.


5. Se si possiede un giardino di proprietà utilizzato dal cane, deve essere sempre tenuto pulito dalle deiezioni in modo da evitare sgradevoli odori ai vicini. Il giardino, il box o lo spazio privato dove vive il cane deve essere pulito almeno una volta al giorno.


6. Mai lasciare in giro negli spazi comuni ciotole contenenti cibo o acqua per il proprio cane, se lo stesso mangia in spazi comuni o nel giardino privato o comunque all’aperto, occorre lasciare la zona utilizzata così come era precedentemente, raccogliendo i rifiuti e spostando le ciotole.


7. Se il cane abbaia in casa negli orari del riposo provvedere ad insonorizzare la zona dove vive il cane e predisporre gli spazi a lui riservati nella zona più lontana possibile rispetto alle case ed alle finestre dei vicini.


8. Mai lasciare il cane libero in ascensore, potrebbe disturbare o importunare gli altri condomini
9. Portare il cane a passeggio almeno due volte al giorno, lasciandolo correre per almeno mezz’ora in una apposita area cani, questo lo aiuterà a stancarsi e distrarsi.


10. Evitare di lasciare solo in appartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno, il cane si sentirebbe trascurato e ovviamente si lamenterebbe. Mai lasciare il cane solo chiuso fuori casa sul balcone anche se per poche ore, occorre sempre lasciare aperta una porta in modo che l’animale possa andare e venire dall’appartamento.leggi anche qui sotto

Gli animali possono stare nei condomini
Solo in casi rari può essere imposto l’allontanamento dell’animale
E’ possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile ne viene fatta esplicita menzione
L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità
Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999
La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “ perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi ”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “ è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste ”.  
Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:
“Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene.”
Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:
“La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo […] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell’immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni…” 
Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:
Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”.

FONTE ENPA