Il nostro statuto


CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. “Associazione Proprietari Responsabili” è un’associazione-organizzazione non lucrativa di utilità sociale – che opera a livello nazionale e internazionale. Aderisce a “ADOA-American dog owner association (http://www.adoa.org/)”, di cui costituisce la rappresentanza italiana.

2. L’Associazione ha sede sociale in Milano; può istituire affiliazioni in tutte le località italiane e all’estero.

3. Al logotipo dell’Associazione, dopo le parole: “Associazione Proprietari Responsabili” può essere aggiunta la seguente: “Italia”. Al logotipo può essere accompagnato un marchio grafico, scelto dal Presidente e ratificato dal Consiglio nazionale.

Art. 2

1. L’Associazione ha lo scopo esclusivo di concorrere a promuovere, proteggere e difendere la proprietà responsabile di tutti gli animali.

2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

1. L’Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese attività di volontariato.

2. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone inoltre di:

a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all’estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;

b) organizzare, in Italia e all’estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti,assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;

c) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;

d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell’Associazione, con strumenti propri o di terzi;

e) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;

f) organizzare in Italia e all’estero corsi e campi di addestramento per istruttori cinofili a tutti i livelli

g) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza dei temi che sono i fini dell’associazione.

h) promuovere la vendita di prodotti e manuali inerenti la salute degli animali, la loro educazione, la loro presenza nella società, attraverso la rete internet

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell’ambito dei propri fini istituzionali.

4. L’Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente.

Con apposita delibera, il Consiglio Direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l’Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Strumento divugativo dell’associazione è  il giornale telematico CANI E UMANI

Art. 4

Può iscriversi all’Associazione Proprietari Responsabili chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. L’Associazione è rigorosamente apolitica e rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.

2. L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

– soci ordinari;

– soci sostenitori;

– soci benemeriti;

 
3. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 7 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo.

4. L’iscrizione all’Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nell’assemblea. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte del Consiglio Direttivo.

5. La condizione di socio si perde per recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento della quota sociale.

6. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.

7. I soci benemeriti versano una tantum la somma di almeno 1000 Euro o fanno donazioni all’Associazione per un valore equivalente.

8. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota di lire 5 euro

9. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell’Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.

10. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell’Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti all’Associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

11. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione.

12. Amici della Terra può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.

13. Le iscrizioni dei soci sono raccolte dal consiglio direttivo e, su loro delega, dagli organi regionali e locali.


Art. 5

1. I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio nazionale.

2. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal ConsiglioDirettivo.

3. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

4. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è presentato annualmente per l’approvazione al Consiglio direttivo. Il bilancio preventivo è presentato annualmente per l’approvazione al Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Art. 6

1. Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea; il Presidente; il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti.

CAPO II
L’assemblea

Art. 7

1. L’assemblea è costituita dai soci di maggiore età, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all’art. 4.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con comunicato sul sito dell’Associazione, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione, almeno trenta giorni prima della data fissata perl’Assemblea stessa.

3. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio Direttivo presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria dev’essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.

4. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

CAPO III
LA RESPONSABILITA’ ESECUTIVA

Art. 7

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne indirizza l’attività, rispondendone davanti al Consiglio direttivo. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega. Garantisce l’unità di indirizzo, coordinando l’attività degli organi nazionali, regionali e locali.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio Direttivo, uno o più Vicepresidenti, delegandogli parte delle proprie funzioni.

4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.

In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati da un socio su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio direttivo; in caso di dimissioni o d’impedimento permanente del Presidente, il Consiglio direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare l’assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un facente funzione.


Art. 8

Il Consiglio direttivo è composto dei membri eletti dall’assemblea su proposta del presidente.

2. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.

Art. 9

1. L’Associazione opera sul territorio attraverso affiliazione, che hanno il compito di concorrere all’attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi direttivi.

2. Gli affiliati si formano per iniziativa di un socio come stabilito dal Consiglio direttivo. Con propria delibera, la il consiglio direttivo autorizza l’uso della denominazione sociale stabilendone l’ambito territoriale, di norma su base comunale.

5. Il Consiglio direttivo delibera le norme sulla concessione e la revoca delle affiliazioni nonché sulle modalità di coordinamento tra gli organi nazionali e gli affiliati.

6. A fronte di particolari situazioni di carattere locale, il Consiglio nazionale può decidere forme di aggregazioni territoriali o tematiche diverse da quelle previste.

7. Gli affiliati sono tenuti al rispetto del presente statuto e non hanno autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale.

8. Gli affiliati sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dagli organi dirigenti nazionali. Qualora ciò non avvenga, la Direzione può revocare l’affiliazione

CAPO IV
NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 10

1. Revisori dei conti sono eletti dal Consiglio direttivo, anche al di fuori dei soci, in numero di 3, di cui 2 effettivi e 1 supplente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

2. I Revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale all consiglio direttivo.

Art. 11

1. Lo Statuto può essere modificato dal Consiglio direttivo con votazione a maggioranza semplice.

2. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell’Associazione, il Consiglio nazionale, d’intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto. In tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti.


Art. 12

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione è deliberato dal Consiglio direttivo con i due terzi dei voti. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci e i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.

2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.Milano, gennaio 2000