IN VIAGGIO CON IL CANE


Norme e comportamenti da tenere in viaggio con il proprio animale e utili informazioni.
AEREO
Ogni Compagnia aerea ha le sue regole. Generalmente se si tratta di cani di piccola taglia (inferiore ai 10 Kg di peso) o gatti è possibile portarli con se in cabina in apposite gabbiette. Per ogni volo è consentito un solo cane o gatto in cabina.Alcune Compagnie (ad esempio la Varig brasiliana) richiedono che la gabbia di trasporto abbia determinate dimensioni. L’ Alitalia permette gabbie standard. Il comandante dell’aereo, con il consenso degli altri passeggeri, può permettere che lâanimale esca dalla gabbia durante il volo.I cani di media o grande taglia viaggiano nella stiva pressurizzata in gabbie rinforzate che si acquistano presso negozi specializzati. Alcune Compagnie aeree, come la British Airways, garantiscono l’assistenza di personale specializzato ed in molti aeroporti sono previsti centri di assistenza e ristoro per gli animali durante gli scali.I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola.Costo del biglietto : per i voli nazionali è 30.000 lire sia che viaggino in cabina (piccola taglia) sia che viaggino nella stiva (grande o media taglia). Per i voli internazionali il costo del biglietto dipende dal peso del cane (che viene pesato con tutta la gabbia). 

TRENO
Per quanto riguarda i treni Eurostar è possibile viaggiare solo con cani o gatti di piccola taglia, definiti da grembo, provvisti di guinzaglio e museruola.
Costo del biglietto : equivalente al 60% di un biglietto di seconda classe.
I cani per non vedenti viaggiano in qualunque treno e classe gratuitamente.Nel caso di viaggio in Wagon Lit o cuccetta è permesso portare un cane o un gatto se si occupa per intero lo scompartimento.Costo del biglietto: 60% del biglietto di seconda classe più 70 euro per la disinfestazione dello scompartimento. 
NAVI E TRAGHETTI
Sulle navi da crociera non sono ammessi cani di media o grossa taglia e solo eccezionalmente quelli di taglia molto piccola.Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola ed i gatti nel trasportino.I cani di piccola taglia possono stare in cabina con i padroni se la cabina non è occupata da altre persone o, comunque, se il cane o gatto è ben accetto dagli altri passeggeri. Il cane di taglia media o grande, invece, di regola dovrebbe essere sistemato in un apposito “canile di bordo” sul ponte superiore, ma generalmente, se provvisto di guinzaglio e museruola, viene lasciato viaggiare con il proprio padrone sul ponte. Nel caso specifico dei traghetti diretti verso la Sardegna, la Sardinia Ferries sembra essere l’unica compagnia a permettere il trasporto di cani senza distinzione di taglia, e senza restrizione alla cabina. Gli animali sono infatti ammessi in tutti i locali della nave, escluso il solo ristorante.Costo del biglietto: per cani e gatti è quello di un biglietto ridotto. Alcune compagnie, come per esempio la Tirrenia, richiedono per il cane il certificato di buona salute del veterinario ed in particolare, nel caso di trasferimento in Sardegna, è richiesta lâantirabbica. 
AUTOBUS & METROPOLITANA – TRENINI
L’accesso ai cani è consentito nella parte posteriore degli autobus e nel primo o ultimo vagone di trenini metropolitana , naturalmente con guinzaglio e museruola. Non sono ammessi più di due cani a vettura.Costo del biglietto: per il cane o gatto deve essere pagato il biglietto a normale tariffa urbana o extraurbana.
AUTOMOBILE
Se si viaggia in macchina i problemi legati al mezzo di trasporto sono minori, ma è comunque bene prendere alcune precauzioni. In Italia il codice della strada (art. 169) permette di portare liberamente in auto un cane o un gatto, purché non costituisca pericolo o impedimento per chi guida. E’ comunque consigliabile, e se ci si reca all’estero è generalmente obbligatorio, che il cane alloggi nella parte posteriore dell’abitacolo, separato dal guidatore mediante una rete. Anche per quanto riguarda il gatto è sconsigliabile lasciarlo libero di circolare nell’auto per questioni di sicurezza. Per evitare disagi è consigliabile dare da mangiare al cane o al gatto otto ore prima della partenza e prevedere soste per consentire all’animale di bere, sgranchirsi, e fare i propri bisogni.Da evitare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino perché i colpi d’aria possono provocare otiti e congiuntiviti.Non lasciare mai l’animale durante il periodo estivo nellâauto in sosta: il cane non essendo in grado di sudare non ha modo di raffreddare il proprio organismo ed è soggetto a colpi di calore che possono essere fatali. 
PASSAPORTO PER CANI E GATTI EUROPEI
Presto i nostri amici quattrozampe dovranno munirsi di un passaporto tutto
per loro con il quale potranno viaggiare liberamente in tutti i paesi
dell’Unione Europea. Lo ha prescritto il Parlamento europeo, modificando le
direttive precedenti e realizzando un apposito regolamento che pubblichiamo
integralmente.

Regolamento del 10 aprile 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio, PE-CONS 3610/03

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 e l’
articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa
consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura
di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal
comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da
compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto
misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale
obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui
all’allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle
relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute
pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L’
articolo 37 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato
costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell’ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è
straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario,
grazie all’attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle
regioni colpite dall’epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell
‘Europa nordorientale a partire dagli anni ’60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema
della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un
sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l’applicazione di un
regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti
Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione,
alla luce dell’esperienza acquisita e del parere scientifico dell’autorità
europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione
corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una
procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio
di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell’esperienza
acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono
prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da
compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di
paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È
quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria
finora generalmente applicate dagli Stati membri all’introduzione di animali
carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi. 

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza
da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima
area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L’articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato e il regolamento
(CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla
regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’isola di
Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la
legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e

all’isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del
presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni
sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non
esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto
riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le
specie di animali di cui all’allegato 1.

(9) É opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio.

(10) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e
più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992,
che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie
specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si
applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine
di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come
movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente
regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva
92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle
parti A e B dell’allegato I, allo scopo di garantirne l’uniformazione con le
disposizioni del presente regolamento. É opportuno altresì prevedere la
possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere
oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si
applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello
di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non
costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo
ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di
esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del

Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I


Disposizioni generali


Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le
regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in
provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate
nell’allegato I [1].

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su
considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i
movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “animali da compagnia”: gli animali delle specie elencate nell’allegato I
accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la
responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non
destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

b) “passaporto”: qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente l’animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
documento che deve essere elaborato a norma dell’articolo 17, secondo comma;

c) “movimento”: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati
membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della
Comunità in provenienza da un paese terzo.

Articolo 4


1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all’allegato
I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è
conforme alla norma ISO 11784 o all’allegato A della norma ISO 11785, il
proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali
da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi
controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell’animale deve essere
accompagnato dall’indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e
all’indirizzo del proprietario dell’animale.

3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro
territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma
del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante
il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo
comma, lettera b) è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

Capitolo II


Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri


Articolo 5


1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di
cui all’allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti
all’articolo 6:

a) essere identificati a norma dell’articolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall’autorità competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se
del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione,
realizzata sull’animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un’
unità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all
‘allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano
muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui
sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono
essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da
cui sono ancora dipendenti. 

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente regolamento, l’introduzione degli animali da compagnia
di cui all’allegato I, parte A nel territorio dell’Irlanda, della Svezia e
del Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:

– devono essere identificati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo
comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi
anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
lettera a), e

– devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario
abilitato dall’autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei
requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l’esecuzione di
una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml
effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i
termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui
all’articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non dev’essere rinnovata su animali che, dopo
la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli
previsti all’articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di
vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da
compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e
di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo
conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all’articolo
25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dall’autorità competente per tener conto di casi
specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all’allegato
I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto
l’età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove
previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione
degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della
Commissione, in conformità del Trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all’
allegato II [2], parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all’
allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto
riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa
un’eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato
di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per
altre malattie secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Capitolo III


Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi


Articolo 8


1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all’allegato I, parti A e B,
devono, in occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese terzo di cui all’allegato II, parte B,
sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte B, sezione 1,
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1,

ii) in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, direttamente
o dopo il transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B,
soddisfare i requisiti di cui all’articolo 6;

b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte B, sezione 1:

– essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all’
articolo 4, e

– aver formato oggetto:

=di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell’articolo 5 e

=di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml
effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno
trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un
animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli
previsti all’articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un
animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata
effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia
lasciato il territorio della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui
all’allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all’allegato II,
parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di
cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato
rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da
un passaporto che attesti l’osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti:

a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all’allegato
II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura
di cui all’articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme
almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono
soggetti alle norme del capitolo II;

b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il
Vaticano e l’Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna,
la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle
norme nazionali vigenti alla data di cui all’articolo 25, secondo comma;

c) secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2 e secondo
condizioni da determinare, l’introduzione di animali da compagnia di età
inferiore a tre mesi delle specie di cui all’allegato I, parte A, non
vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi
nell’elenco dell’allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese
interessato in

materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il
modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui
all’articolo 24 paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all’
allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di
certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la
procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di cui all’articolo 25, secondo comma, e secondo la
procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l’elenco dei
paesi terzi di cui all’allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un
paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto
riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia
della rabbia,

b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace,

c) capacità della struttura e dell’organizzazione dei servizi veterinari di
garantire la validità dei certificati,

d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il
controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni,

e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l’immissione sul mercato
dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente
accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario
e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in
detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di
frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di
applicarla.


Articolo 12


Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da
compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese
terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2 siano
sottoposti:

a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un
controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell’autorità
competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e
ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

Gli Stati membri designano l’autorità responsabile di tali controlli e ne
informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce l’elenco dei luoghi di ingresso di cui all’
articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dell’animale il proprietario o la persona fisica che
assume la responsabilità dell’animale da compagnia deve presentare alle
autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui
all’articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell’animale alle
condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o
all’allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica
che assume la responsabilità dell’animale da compagnia deve, ad ogni
controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l’animale non soddisfa i requisiti
previsti dal presente regolamento, l’autorità competente in consultazione co
n il veterinario ufficiale decide:

a) di rispedire l’animale verso il paese di origine, ovvero

b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a
soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della
persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dell’animale, senza compensazione
finanziaria, quando la sua rispedizione o l’isolamento in quarantena non
siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel
territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto
controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra
decisione amministrativa.

Capitolo IV


Disposizioni comuni e finali


Articolo 15


Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento
prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato
da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un
laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio,
del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la
fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici
di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in
vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme
specifiche di controllo dell’echinococcosi e delle zecche alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l’
introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei
medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione
della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia
supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia
stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’
articolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali delle specie di cui all’allegato I, parti A e B,
possono essere fissati, secondo la procedura di cui all’articolo 24,
paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal
presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle
specie di cui all’allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono
fissati secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e
zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i
principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli
animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o
in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo
la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle
specie di cui all’allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in
questione soddisfino i requisiti previsti all’articolo 8, paragrafo 1,
lettera b).

Articolo 19

L’allegato I, parte C e l’allegato II, parti B e C possono essere modificati
secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere
conto dell’evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della
situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal
presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del
presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono
formare oggetto di un movimento.

Articolo 20


Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo
la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere
adottate secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, per
consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente
regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) All’articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine “furetto” è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

“2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE)
n. ./2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …., relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE
del Consiglio.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.

3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all’Irlanda, al
Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. ./2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.

c) al paragrafo 4, dopo il termine “carnivori” sono aggiunti i termini
seguenti:

“eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3”;

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) all’articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

“Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di
importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo
III del regolamento (CE) n. ./2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.”

Articolo 23

Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell’
Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la
ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione fondata sull’esperienza acquisita e su una valutazione del
rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.